DISPOSIZIONI
GENERALI
ART.1
ELEMENTI
COSTITUTIVI
1.
Il Comune di Poppi rappresenta la propria comunità , ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo .
2.
Ha autonomia normativa , organizzativa , amministrativa , statutaria nonché autonomia impositiva e finanziaria
nell’ambito delle leggi , dello Statuto e dei propri regolamenti .
3.
Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri
fini istituzionali e per l’organizzazione e lo sviluppo della
propria attività , alla quale provvede nel rispetto dei principi
della Costituzione e delle leggi dello Stato , della Regione e del
presente Statuto.
4.
Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della
popolazione alle scelte amministrative ; riconosce e sostiene le
libere associazioni ed il volontariato , quale momento di
aggregazione e confronto su temi di interesse della comunità locale
.
5.
Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle
informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività
dell’Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e
paritario uso dei servizi pubblici , senza distinzioni dovute alle
condizioni economiche e sociali , al sesso , alla religione ed alla
nazionalità .
6.
Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà
e di sussidiarietà operando
per affermare i diritti dei cittadini , per il superamento degli
squilibri economici , sociali , civili , culturali e per la piena
attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale
dei cittadini e per il completo sviluppo della personalità umana .
7.
Il Comune per il raggiungimento dei detti fini promuove anche
rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali ,
anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi
internazionali . Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso
la forma di gemellaggio .
8.
Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori
storici e delle tradizioni locali.
9.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali .
ART.
2
SEDE E
TERRITORIO
1.
Il Comune ha sede nel Palazzo Civico sito in via Cavour 11 di
Poppi Capoluogo.
2.
Il territorio del Comune è costituito dai seguenti centri
abitati : Poppi , Badia
Prataglia Ponte
a Poppi , Becarino, Quota , San Martino in Tremoleto, Riosecco ,
Memmenano, Avena, Lierna, Moggiona;
Nuclei:
Buiano
,Porrena Sala , San Martino a Monte , Montanino, Camaldoli, Eremo,
Storca
Case
sparse :
Strumi
, Fronzola ,Filetto , Larniano, Mazzocchi, Quorle, Loscove, Lucciano,
Agna,
Corsignano,
Carpineto.
3.
La modifica della denominazione della frazione o la
classificazione di nuove può essere disposta dal Consiglio Comunale
sentite le popolazioni interessate .
ART.
3
SEGNI
DISTINTIVI
1.
Il Comune ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con
provvedimento del 23 giugno 1929 del Capo del Governo ed iscritto
nel Libro Araldico degli enti morali.
2.
Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone
riconosciuto con provvedimento n. 46 in data 22 dicembre 1979 del
Presidente della Repubblica.
3.
Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno
1986.
4.
L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non
istituzionali, sono vietati, salva specifica autorizzazione dell
‘Ente.
5.
La Giunta Comunale può
autorizzare che lo
stemma venga stilizzato per particolari manifestazioni.
ART.
4
FINALITA’
E COMPITI
1.
Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne
cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle
caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il
progresso civile, sociale ed economico e garantisce la
partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività
amministrativa.
2.
Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e
regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli
altri Enti Pubblici (in particolare Provincia, Regione, Stato)
attiva tutte le funzioni amministrative e sanitarie nei settori
organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al
sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e
materiali presenti nel territorio favorendo ogni iniziativa
concertata con gli Enti di cui sopra.
3.
Nell’esercizio delle proprie competenze favorisce e
sviluppa pure attraverso forme associative i rapporti di
collaborazione con altri Enti Locali per le realizzazioni di
interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali ed
internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la
promozione dei comuni interessi delle collettività locali .
4.
Il Comune di Poppi , nell’ambito delle proprie funzioni si
sente parte integrante di una Europa quale soggetto di pace e
solidarietà tra tutti i popoli , favorisce e sviluppa forme di
cooperazione anche con le collettività locali di altri Stati
ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità.
ART.5
ALBO PRETORIO
1.
La Giunta Comunale
individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare
ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti,
provvedimenti
ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti comunali .
2.
La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità
e la facilità di lettura.
3.
Il Messo Comunale cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli
atti soggetti a pubblicazione .
CONTINUA